Trasparenza
Metodologia di valutazione
Questa pagina spiega esattamente come funziona la valutazione di Data Act Checker.
Base normativa
La valutazione si basa sul Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 su norme armonizzate per l'accesso equo ai dati e il loro utilizzo (Data Act), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 settembre 2023 (GU L, 2023/2854).
Il regolamento è diventato pienamente applicabile il 12 settembre 2025. I riferimenti ad articoli e considerando specifici riguardano il regolamento come pubblicato.
Cosa copre la valutazione
La valutazione è strutturata attorno a sei moduli di obblighi derivati direttamente dalla struttura dei capitoli del regolamento. Ogni modulo viene mostrato solo dove rilevante per il tipo di azienda identificato.
Modulo A — Accesso ai dati del prodotto (Art. 3–4)
Copre gli obblighi di progettazione e informazione precontrattuale per prodotti connessi e servizi correlati (Art. 3), nonché l'obbligo di consentire l'accesso all'utente quando i dati non sono direttamente accessibili (Art. 4).
- Art. 3(1) — prodotti connessi e servizi correlati devono essere progettati, fabbricati e forniti affinché dati e metadati pertinenti siano accessibili per impostazione predefinita, direttamente ove opportuno, in modo sicuro e gratuito.
- Art. 3(2)–(3) — prima del contratto gli utenti devono ricevere informazioni sui dati generati e sulle modalità di accesso, uso e condivisione.
- Art. 4(1) — quando i dati non sono direttamente accessibili, il titolare deve rendere accessibili all'utente dati e metadati prontamente disponibili senza indebito ritardo e gratuitamente.
Modulo B — Condivisione dati con terze parti (Art. 5–6, 9)
Copre l'obbligo di mettere i dati a disposizione di una terza parte scelta dall'utente (Art. 5), l'uso consentito da parte della terza parte (Art. 6), condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (Art. 8) e le regole sul compenso (Art. 9).
- Art. 5(1) — su richiesta dell'utente, il titolare deve mettere i dati a disposizione di una terza parte designata senza indebito ritardo e con la stessa qualità disponibile al titolare.
- Art. 6(1) — la terza parte può trattare i dati solo per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente e deve cancellarli quando non più necessari, salvo diverso accordo.
- Art. 6(2)(e) — il destinatario non può usare i dati per sviluppare un prodotto connesso concorrente né condividerli a tale scopo.
- Art. 8(1) — le condizioni per la condivisione obbligatoria di dati tra imprese devono essere eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti.
- Art. 9 — il compenso deve essere non discriminatorio e ragionevole; per PMI e organismi di ricerca senza scopo di lucro è limitato ai costi direttamente connessi alla messa a disposizione.
Modulo C — Equità contrattuale (Art. 13)
Copre le clausole contrattuali abusive relative all'accesso e all'uso dei dati, o alla responsabilità e ai rimedi per violazioni di obblighi connessi ai dati, quando una clausola è imposta unilateralmente a un'altra impresa (Art. 13).
- Art. 13(1) — una clausola abusiva su accesso o uso dei dati, o su responsabilità e rimedi per violazioni di obblighi connessi ai dati, imposta unilateralmente a un'impresa non è vincolante.
- Art. 13(3) — individua le clausole contrattuali sempre considerate abusive.
- Art. 13(4) — individua le clausole contrattuali presumibilmente abusive.
- Art. 13(5) — spiega quando una clausola si considera imposta unilateralmente.
Modulo D — Cambio fornitore cloud (Art. 23–31)
Copre la rimozione degli ostacoli al cambio effettivo di fornitore (Art. 23), le condizioni contrattuali minime per il cambio (Art. 25), l'eliminazione degli oneri di cambio (Art. 29) e i requisiti tecnici di cambio ed esportazione (Art. 30).
- Art. 23 — i fornitori devono rimuovere gli ostacoli commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi al cambio effettivo e all'uso simultaneo di più servizi di trattamento dati.
- Art. 25 — i diritti del cliente e gli obblighi del fornitore relativi al cambio devono essere indicati chiaramente in un contratto scritto.
- Art. 29(1)–(2) — gli oneri di cambio sono vietati dal 12 gennaio 2027; prima di tale data, gli oneri ridotti non possono superare i costi direttamente connessi al cambio.
- Art. 30 — i fornitori devono rispettare gli obblighi tecnici di cambio, inclusi assistenza, esportazione e misure di interoperabilità adeguate al tipo di servizio.
Modulo E — Accesso ai dati del settore pubblico (Art. 14–22)
Copre le richieste di dati detenuti da imprese formulate da organismi del settore pubblico, dalla Commissione, dalla Banca centrale europea e da organismi dell'Unione in caso di necessità eccezionale (Art. 14–22).
- Art. 14 — i titolari devono mettere i dati a disposizione in risposta a una richiesta debitamente giustificata basata su una necessità eccezionale.
- Art. 15 — definisce le circostanze in cui esiste una necessità eccezionale.
- Art. 17 — stabilisce i requisiti delle richieste, tra cui specificità, trasparenza, proporzionalità e limitazione a quanto necessario.
- Art. 18 — stabilisce gli obblighi del titolare nella risposta e i motivi per rifiutare o chiedere la modifica della richiesta.
- Art. 19 — stabilisce gli obblighi dell'organismo pubblico o dell'Unione richiedente, inclusi limitazione delle finalità, protezione e cancellazione.
Modulo F — GDPR e interfaccia dati personali
Il Data Act si applica senza pregiudizio del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati e privacy. Quando sono coinvolti dati personali, accesso, uso o condivisione devono anche fondarsi su un'idonea base giuridica GDPR e rispettare gli obblighi applicabili.
- Data Act Art. 1 — il regolamento si applica senza pregiudizio del diritto dell'UE sulla protezione dei dati personali e della privacy, incluso il GDPR.
- GDPR Art. 6 — il trattamento dei dati personali richiede un'idonea base giuridica.
- GDPR Art. 35 — può essere necessaria una valutazione d'impatto quando il trattamento può comportare un rischio elevato per le persone.
Metodologia di punteggio
Ogni obbligo applicabile viene valutato: Conforme (1,0), Parziale (0,5) o Lacuna (0,0). Il punteggio del modulo è la media di tutti i punteggi dei risultati, espressa come percentuale. Il punteggio complessivo di preparazione è la media di tutti i punteggi dei moduli applicabili.
Limitazioni
La valutazione si basa su risposte autodichiarate. Data Act Checker non verifica le risposte, non audita sistemi tecnici né esamina contratti. Il rapporto è un punto di partenza strutturato per la revisione di conformità, non un sostituto della consulenza legale.
Versione
Questa metodologia riflette il Regolamento (UE) 2023/2854, applicabile dal 12 settembre 2025. Ultima revisione: luglio 2026.
Fonti ufficiali
Trasparente per design
Ogni risultato nel tuo rapporto cita l'articolo specifico da cui deriva.